Truffa e Decreto 231: la Cassazione chiarisce i limiti alla responsabilità dell’ente

Compliance

Sentenza Decreto 231 Modello 231
Sentenza Decreto 231 Modello 231

Introduzione alla sentenza n. 14835/2025 per Truffa ex Decreto 231 del 2001

La Corte di Cassazione, Sezione Seconda Penale, con la sentenza n. 14835/2025, depositata il 15 aprile 2025, ha affrontato una vicenda significativa in materia di Truffa ai danni dello Stato e Decreto legislativo 231 del 2001 ex art. 24, con riferimento diretto alla responsabilità amministrativa degli enti. Il caso ha riguardato un patteggiamento da parte di un ente no-profit, accusato di aver percepito illecitamente fondi europei.


I fatti oggetto del procedimento

L’Unione Italiana Vini Servizi Società Cooperativa è stata imputata di illecito amministrativo ex art. 24 del Decreto Legislativo 231 del 2001 per il reato di truffa aggravata ai danni dell’Unione Europea, realizzata attraverso la presentazione di rendicontazioni non veritiere nell’ambito del programma Horizon 2020.


La Truffa e il Decreto 231: inquadramento normativo

La Truffa ai danni dello Stato di cui al Decreto 231 rientra tra i reati presupposto previsti dall’art. 24 del D.Lgs. 231/01. La normativa consente di imputare un ente qualora un soggetto apicale o sottoposto commetta uno dei reati elencati, nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso. In questo caso, la responsabilità 231 discende dalla condotta di dirigenti e consulenti che hanno predisposto documentazione ritenuta ingannevole.


Il ruolo dell’Unione Italiana Vini Servizi Società Cooperativa nella Sentenza in materia di Truffa ai danni dello Stato ex Decreto 231

Secondo l’accusa, la cooperativa, seppur formalmente no-profit, avrebbe tratto un vantaggio economico illecito dalla gestione di fondi europei, risultando pertanto punibile con sanzione amministrativa. Il giudice per le indagini preliminari ha accolto la richiesta di patteggiamento e applicato una sanzione pecuniaria pari a 100.000 euro.


Il patteggiamento dell’ente e la sanzione amministrativa

In sede di patteggiamento, è stata riconosciuta l’attenuante prevista dall’art. 12, comma 2, lett. a) del Decreto 231, con la conseguente riduzione della sanzione. Il punto centrale, tuttavia, è rappresentato dal tentativo della difesa di contestare la sussistenza del profitto illecito, elemento essenziale del reato di truffa e quindi della responsabilità amministrativa dell’ente.


I motivi del ricorso in Cassazione

I difensori hanno proposto ricorso per Cassazione eccependo:

  • Erronea qualificazione giuridica del fatto;
  • Violazione del diritto dell’Unione Europea;
  • Violazione del diritto di difesa;
  • Mancata applicazione di norme UE sui profitti ammissibili per enti no-profit.

Le eccezioni sullaTruffa ai danni dello Stato ex Decreto 231 e il profitto illecito

La difesa ha sostenuto che, anche se Unione Italiana Vini avesse ottenuto un profitto, questo non poteva considerarsi “ingiusto” in quanto compatibile con la normativa UE. Ciò metterebbe in discussione l’intera configurazione della truffa ai danni dello Stato prevista dal Decreto 231 come reato presupposto.


La contestazione di violazioni del diritto europeo sulla sentenza per Truffa ex Decreto 231

Il ricorso lamentava l’omessa considerazione di diverse norme dell’UE, tra cui gli artt. 41 e 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea e l’art. 6 della CEDU, ritenendo che la decisione dell’EPPO di procedere penalmente fosse viziata da mancato rispetto del contraddittorio.


La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE

La parte ricorrente, nella Sentenza in esame in materia di Truffa ai danni dello Stato ex Decreto 231, ha formulato otto questioni pregiudiziali, tra cui l’invalidità del combinato disposto di norme UE che regolano l’EPPO e la possibilità di ricavare profitto anche da parte di enti no-profit in specifici contesti normativi.


Le questioni sollevate in materia di EPPO e diritti difensivi

Le censure hanno riguardato la presunta mancanza di garanzie procedurali per l’ente, che non sarebbe stato messo in condizione di interloquire con la Camera Permanente dell’EPPO prima della decisione sull’azione penale. Tuttavia, la Cassazione ha respinto queste argomentazioni, affermando che la procedura interna all’EPPO non pregiudica i diritti difensivi, garantiti invece dalle norme del codice di procedura penale italiano.


La decisione della Corte di Cassazione

La Corte, nella sentenza in materia di Truffa ai danni dello Stato ex Decreto 231, ha dichiarato inammissibile il ricorso, in quanto fondato su motivi non previsti dall’art. 448, comma 2 bis, c.p.p., che limita la ricorribilità delle sentenze di patteggiamento. Inoltre, ha ritenuto manifestamente infondate le questioni sollevate sul piano del diritto UE e confermato la validità della sanzione imposta all’ente.


Cos’è il Decreto 231 e la responsabilità amministrativa degli enti

Il Decreto Legislativo 231/2001 ha introdotto nell’ordinamento italiano la responsabilità amministrativa degli enti per reati commessi nel loro interesse o vantaggio da soggetti apicali o sottoposti, inclusa la Truffa ai danni dello Stato. Tale responsabilità è autonoma rispetto a quella penale della persona fisica e comporta l’applicazione di sanzioni pecuniarie e interdittive.


La funzione esimente del Modello 231

L’art. 6 del Decreto 231 prevede che l’adozione di un Modello Organizzativo 231 idoneo a prevenire i reati possa costituire una causa di esclusione della responsabilità dell’ente. Ciò vale se il modello è stato efficacemente adottato prima della commissione del reato e se l’Organismo di Vigilanza ha svolto le sue funzioni correttamente.


Vantaggi dell’adozione di un Modello Organizzativo 231

L’adozione di un Modello 231 offre molteplici benefici:

  • riduzione del rischio di sanzioni penali e amministrative;
  • miglioramento dell’immagine aziendale;
  • rafforzamento della governance e della trasparenza;
  • facilitazione nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le grandi imprese;
  • possibilità di ottenere attenuanti o l’esenzione in caso di processo penale.

Il ruolo dell’Organismo di Vigilanza (ODV)

L’Organismo di Vigilanza (ODV) è l’organo incaricato di verificare l’attuazione e l’efficacia del Modello 231, anche per prevenire il verificarsi di una truffa ai danni dello Stato ex Decreto 231. Deve essere dotato di autonomia, professionalità e continuità d’azione. Il suo ruolo è cruciale per garantire che il Modello non sia solo formale, ma effettivamente operativo.


Il supporto dello Studio Soardi nei processi e nei modelli 231

Lo Studio Soardi, con sede a Bergamo, affianca le imprese nella creazione e aggiornamento del Modello 231, assicurando un approccio personalizzato e conforme alla giurisprudenza più recente. L’avvocato Stefano Soardi svolge inoltre il ruolo di Organismo di Vigilanza per numerose aziende in tutta Italia, offrendo un’assistenza completa nella prevenzione dei reati e nella difesa nei procedimenti penali ex D.Lgs. 231/01.


Conclusioni e implicazioni pratiche per le imprese

La sentenza n. 14835/2025 della Corte di Cassazione conferma l’importanza di dotarsi di un Modello Organizzativo 231 solido, aggiornato e coerente con le peculiarità dell’ente. Anche gli enti no-profit, seppur ritenuti tradizionalmente meno esposti, possono incorrere in responsabilità 231 se non dotati di adeguati strumenti di controllo.

Alla luce della crescente attenzione delle autorità giudiziarie e della Procura Europea (EPPO) su fenomeni di truffa comunitaria, diventa fondamentale prevenire ogni rischio adottando il Modello 231, rafforzando le procedure interne e affidandosi a professionisti esperti.


Contatta ora lo Studio Soardi per ricevere consulenza sulla responsabilità amministrativa degli enti e per adottare un Modello 231 realmente efficace.


Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *