Sequestro Preventivo Decreto 231: la Cassazione ribadisce i criteri applicativi

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Sequestro Preventivo Decreto 231
Sequestro Preventivo Decreto 231

Il Sequestro Preventivo del Decreto 231 rappresenta uno degli strumenti più incisivi nelle indagini per reati societari e tributari. La recente sentenza della Corte di Cassazione, Sez. III, n. 6580/2025, ha chiarito alcuni aspetti chiave relativi alla sua applicazione, soffermandosi in particolare sulla necessità di una motivazione adeguata per il periculum in mora.

Sequestro Preventivo Decreto 231: cosa dice la Cassazione?

La Suprema Corte ha ribadito che il Sequestro Preventivo Decreto 231 non può essere applicato automaticamente nei confronti delle aziende, neanche nei casi in cui la confisca sia obbligatoria. Il giudice, infatti, deve sempre motivare il periculum in mora, ossia il rischio concreto di dispersione dei beni prima della sentenza definitiva.

La decisione trae origine da un caso di sequestro preventivo disposto nei confronti di una società accusata di reati tributari ai sensi del D.Lgs. 74/2000, con riferimento all’art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/01. La Cassazione ha chiarito che, anche in presenza di una confisca obbligatoria, il sequestro deve rispettare il principio di proporzionalità e deve essere giustificato da un’effettiva esigenza cautelare.

La sentenza n. 6580/2025 si inserisce in un filone giurisprudenziale consolidato che pone particolare attenzione alla tutela delle aziende, evitando che misure cautelari possano essere utilizzate in maniera sproporzionata rispetto alle reali esigenze processuali. Questo principio trova riscontro anche in pronunce precedenti della Corte di Cassazione, che hanno sempre richiesto una motivazione concreta in relazione al periculum in mora.

Sequestro Preventivo Decreto 231: quando è legittimo?

La Cassazione ha ribadito che il Sequestro Preventivo Decreto 231 è legittimo solo se:

  • Vi è una motivazione chiara e specifica sul rischio di dispersione dei beni;
  • Il provvedimento rispetta il principio di proporzionalità tra l’illecito contestato e la misura patrimoniale applicata;
  • Il sequestro si giustifica per garantire l’effettiva esecuzione della confisca, evitando che i beni possano essere alienati o occultati.

Il concetto di proporzionalità assume un ruolo chiave nella valutazione delle misure cautelari. Un sequestro che risulti eccessivo o non sufficientemente motivato rischia di trasformarsi in una sanzione anticipata, violando così i principi del giusto processo e della presunzione di innocenza sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU).

Quali effetti per le imprese coinvolte nel Decreto 231?

Il Sequestro Preventivo del Decreto 231 può avere un impatto rilevante sulle imprese coinvolte in procedimenti per reati societari o tributari. La sentenza n. 6580/2025 chiarisce che le società indagate possono subire misure patrimoniali anche per equivalente, con il rischio di vedersi privare di somme o beni non direttamente collegati all’illecito contestato.

Per le aziende, questo significa che è fondamentale adottare strategie di compliance efficaci, dotandosi di un Modello Organizzativo 231 adeguato per prevenire il rischio di coinvolgimento in procedimenti penali. La predisposizione di protocolli idonei, unitamente a un efficace sistema di vigilanza interna, può ridurre il rischio di provvedimenti restrittivi.

Gli Organismi di Vigilanza (OdV) devono monitorare con attenzione questi aspetti per prevenire il rischio di sequestri patrimoniali ingiustificati. In qualità di OdV di numerose società in tutta Italia, il nostro studio fornisce supporto legale per la gestione del rischio 231 e la predisposizione di modelli organizzativi adeguati.

Sequestro Preventivo Decreto 231 e principi della Corte EDU

Un punto centrale della sentenza è il richiamo ai principi della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Corte EDU) e della Corte di Giustizia UE. La Cassazione ha infatti sottolineato che le misure patrimoniali devono rispettare:

  • Il principio di proporzionalità, per evitare sequestri eccessivi o ingiustificati;
  • Il principio di adeguatezza, affinché il provvedimento cautelare non ecceda i limiti necessari per garantire l’efficacia della confisca;
  • Il diritto di proprietà, tutelato dalla Convenzione EDU e dalle norme europee.

Questi elementi rafforzano la tutela delle imprese coinvolte in procedimenti ex D.Lgs. 231/01, rendendo più stringenti i requisiti per l’applicazione del sequestro preventivo.

Sequestro Preventivo Decreto 231: cosa cambia per le aziende di Bergamo?

Le aziende di Bergamo e di tutto il territorio nazionale devono essere consapevoli del rischio di misure cautelari patrimoniali nei procedimenti 231. Questa sentenza rappresenta un importante precedente che impone una valutazione più rigorosa della necessità del sequestro.

Lo Studio Soardi, con sede a Bergamo, si occupa da anni di responsabilità amministrativa degli enti e supporta le imprese nella gestione del rischio ex D.lgs. 231/01. Grazie all’esperienza maturata come OdV di numerose società, forniamo assistenza legale qualificata per la prevenzione e gestione delle misure patrimoniali cautelari.

Conclusione

Il sequestro preventivo decreto 231 rimane una misura applicabile nei procedimenti per reati societari e tributari, ma la Cassazione ha chiarito che la sua legittimità dipende da una motivazione adeguata e dal rispetto del principio di proporzionalità. Le aziende devono adottare strategie di compliance efficaci per prevenire il rischio di sequestri ingiustificati.

La predisposizione di un Modello 231 efficace e il monitoraggio da parte di un Organismo di Vigilanza competente sono elementi essenziali per proteggere le aziende dalle conseguenze di un’errata applicazione del sequestro preventivo.

Per approfondire la tematica e ottenere una consulenza su misura, contatta lo Studio Soardi, focalizzato nel D.Lgs. 231/01 e nella difesa delle imprese nei procedimenti per reati economici e societari.

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