Il 13 giugno 2024 è entrata in vigore Illa direttiva – di seguito scaricabile – per combattere la violenza sulle donne e la violenza domestica.
La direttiva mira a prevenire e combattere la violenza di genere in tutti gli Stati membri dell’UE, proteggendo valori fondamentali come la parità e la non discriminazione (art. 2 TUE, artt. 21 e 23 Carta dei diritti fondamentali UE). I dati mostrano che una donna su tre nell’UE ha subito violenza fisica e/o sessuale, ma solo il 10% denuncia.
La direttiva definisce reati e pene, protegge le vittime e migliora l’accesso alla giustizia, promuovendo anche la raccolta dati e la prevenzione.
La direttiva include crimini tradizionali come le violenze fisiche, i matrimoni forzati e le mutilazioni genitali femminili, ma anche crimini di nuova generazione come cyberflashing, deepfake, cyberstalking e revenge porn. Ad esempio, il cyberflashing consiste nell’invio di immagini di nudo senza consenso, mentre i deepfake sono foto o video falsi ma realistici che ritraggono una persona in atti sessuali. Il cyberstalking implica il controllo coercitivo online, aumentando la paura e l’isolamento della vittima. Tuttavia, manca una definizione comune di stupro a causa di disaccordi sul concetto di consenso.
Le fonti del diritto in Italia includono fonti costituzionali, dell’UE, internazionali, nazionali, regionali e locali. Con l’adesione all’UE, le fonti primarie italiane si sono arricchite con gli atti adottati dalle istituzioni europee. Le direttive UE, vincolanti per gli Stati membri, richiedono il raggiungimento di un risultato specifico, lasciando libertà sulla forma e, entro certi limiti, sul contenuto dell’atto di recepimento (art. 288 TFUE). L’atto di recepimento può essere una legge, un regolamento o un atto amministrativo. Gli Stati membri hanno generalmente due anni per recepire una direttiva nel proprio ordinamento.
Una volta approvata dal Consiglio e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’UE, la direttiva entrerà in vigore e inizierà il periodo di recepimento. La direttiva dettagliata limita la discrezionalità degli Stati membri alla scelta della forma giuridica dell’atto di recepimento. Questo processo assicura che le disposizioni della direttiva siano integrate negli ordinamenti nazionali, contribuendo a un quadro giuridico uniforme per combattere la violenza di genere in tutta l’Unione Europea.