La Suprema Corte di Cassazione ha nuovamente affrontato il tema della responsabilità solidale dei consiglieri di amministrazione della società, per eventuali danni derivati dalla inosservanza dei doveri imposti agli Amministratori dalla legge o dallo statuto, in considerazione della funzione di garanzia e controllo incombente sugli stessi.
Con la sentenza di seguito allegata si è affermato che anche riguardo ai reati tributari “nel caso di delitto deliberato e direttamente realizzato da singoli componenti del consiglio di amministrazione, nel cui ambito non sia stata conferita alcuna specifica delega, ciascuno degli amministratori risponde a titolo di concorso per omesso impedimento dell’evento, ove sia ravvisabile una violazione dolosa dello specifico obbligo di vigilanza e di controllo sull’andamento della gestione societaria derivante dalla posizione di garanzia di cui all’art. 2392, cod. civ.”.
In altri termini, in assenza di deleghe riferibili ad alcuno dei componenti del consiglio di amministrazione, grava su ogni consigliere la responsabilità solidale per gli illeciti posti in essere dal consiglio di amministrazione, da riferirsi solidalmente, a ciascuno di essi, per aver violato le regole generali che impongono di non compiere atti contrari alla legge e allo statuto.
Alla società è stata infatti contestata l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, considerando tali anche quelle connesse al compimento di un affare o servizio apparente diverso da quello realmente intercorso tra le parti.
In una situazione come quella sottoposta all’attenzione della Cassazione la corretta adozione di un Modello di Organizzazione ai sensi del D.Lgs 231/01 avrebbe con tutta probabilità salvaguardato l’ente ed i membri del Consiglio di amministrazione.