Whistleblowing protection | Possibile la condivisione del canale di segnalazione interno?

Compliance

E’ cosa nota che entro il 17 dicembre 2023 tutte le società con più di 50 dipendenti o (a prescindere dal numero) dotate di un Modello 231/01 dovranno predisporre una canale di segnalazione interno degli illeciti amministrativi, penali, contabili e reati D.Lgs. 231/01.

Nelle ultime settimane imprese e consulenti si stanno prodigando nell’adeguamento delle aziende alla normativa del D.lgs. 24/2023 e, per esperienza diretta, si può affermare che “grande è la confusione sotto il cielo“.

Per questa ragione e senza voler entrare in questa sede in merito alle modalità di segnalazione si tenta di rispondere ad un quesito specifico: diverse società possono condividere il canale e, quindi, ridurre i costi?

In tal senso la norma risponde in senso affermativo. Il comma 4 dell’art. 4 del D.lgs. 24/23 prevede espressamente che: “I soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati … non superiore a 249, possono condividere il canale di segnalazione interna e la relativa gestione.

Tuttavia, Transparency International Italia (noto ente senza scopo di lucro specializzato nel contrasto alla corruzione) con un ottimo commentario della linee guida di ANAC ha voluto, per così dire, porre un freno ad una “selvaggia” gestione dei canali.

Nel commento all’articolo n. 4 l’Associazione afferma, infatti: “Viene data la possibilità di individuare un soggetto esterno come ricevente e anche di condividere i canali e la gestione delle segnalazioni per le piccole medie-imprese (meno di 250 dipendenti) e per i Comuni del settore pubblico non capoluogo di provincia.

Le perplessità su questa previsione riguardano due motivi:

  1. la condivisione dei canali potrebbe potenzialmente avvenire anche tra enti e organizzazioni
    completamente slegate tra di loro
    , generando una possibile confusione nei potenziali segnalanti;
  2. la gestione delle segnalazioni interne da parte di soggetti non appartenenti all’ente o
    all’organizzazione di riferimento ma il suo affidamento a un soggetto esterno è estraneo alla
    nozione di segnalazione interna; verrebbero meno i presupposti per cui un segnalante dovrebbe
    utilizzare il canale, cioè la conoscenza dell’ente da parte del soggetto ricevente, nonché la
    possibilità per quest’ultimo di avere poteri per effettuare un accertamento tempestivo ed efficace
    “.

IN CONCLUSIONE

Pare quindi ragionevole affermare che:

  1. sia consentito condividere il canale di segnalazione interno tra diverse realtà aziendali;
  2. sia altresì consigliabile che tale condivisione avvenga tra realtà tra loro legate e ponendo i necessari accorgimenti per evitare qualsiasi forma di confusione in capo al segnalante ed al ricevente.

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