Nell’ambito di un procedimento penale la persona non abbiente può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, sia per agire che per difendersi.
In altri termini Il patrocinio a spese dello Stato può esser chiesto da chi nel procedimento è indagato, imputato, condannato, persona offesa dal reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile o civilmente obbligato per la pena pecuniaria.
Ciò a condizione che:
- sia cittadino italiano, oppure straniero o apolide residente nello Stato;
- non sia condannato con sentenza definitiva per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
- non sia assistito da più di un difensore;
- abbia un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.493,82.
Questo limite viene periodicamente aggiornato ed occorre precisare quanto segue:
- Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si deve tener conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
- Se il richiedente convive con il coniuge o altri familiari, si deve considerare la somma dei redditi di tutti i familiari conviventi: in tal caso il limite di reddito è aumentato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
Tuttavia nei processi in cui il richiedente sia in conflitto d’interessi con gli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi si tiene conto del solo reddito personale del richiedente.
Inoltre può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti la persona offesa dai reati di cui ai seguenti articoli del Codice Penale:
- 572 – maltrattamenti contro familiari e conviventi,
- 583bis – pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili,
- 609bis – violenza sessuale,
- 609quater – atti sessuali con minorenne,
- 609octies – violenza sessuale di gruppo,
- 612bis – atti persecutori (c.d. stalking),
nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui ai seguenti articoli del Codice Penale:
- 600 – riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù,
- 600bis – prostituzione minorile,
- 600ter – pornografia minorile,
- 600quinquies – iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile,
- 601 – tratta di persone,
- 602 – acquisto e alienazione di schiavi,
- 609quinquies – corruzione di minorenne,
- 609undecies – adescamento di minorenni