Razzismo e Xenofobia: si amplia il novero dei reati 231

Compliance

Il 27 novembre 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale la Legge 20 novembre 2017, n. 167 con «Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea – Legge Europea 2017».

Tale normativa inserisce tra i reati presupposto del D.lgs. 231/01 l’art. 25-terdecies (Razzismo e xenofobia):

  1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all’articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975 n. 654, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.
  2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.
  3. Se l’ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3.

Le fattispecie richiamate sono previsto dal comma 3 bis della legge 654/1975 (di ratifica della Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, New York, 7 marzo 1966) contestualmente modificato, che si riporta di seguito:

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l’istigazione e l’incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull’apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

Di seguito si allega il file in formato PDF: legge-20-novembre-2017–n167 2