Art. 11 del Decreto 231/01: i Criteri di Commisurazione della Sanzione Pecuniaria

Compliance

L’articolo 11 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 disciplina i Criteri per stabilire l’entità della Sanzione Pecuniaria del Decreto 231 applicabile agli enti ritenuti responsabili per la commissione di reati nel proprio interesse o a proprio vantaggio.

Il sistema sanzionatorio previsto dal decreto si basa su un modello a quote, che permette di calibrare l’entità della sanzione in funzione della gravità del reato e delle condizioni economico-finanziarie dell’ente.

Di seguito il link al testo dell’art. 11 del Decreto 231/01: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231~art6

Come si determina la Sanzione Pecuniaria secondo l’Art. 11 del D.Lgs. 231/01?

La sanzione pecuniaria del Decreto 231 viene determinata attraverso due criteri di commisurazione fondamentali:

  1. Determinazione del numero di quote: il giudice stabilisce un numero di quote che varia da un minimo di 100 a un massimo di 1000, in base a:
    • Gravità del reato;
    • Grado di responsabilità dell’ente;
    • Attività svolta dall’ente per eliminare o ridurre le conseguenze del reato;
    • Adozione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della stessa specie.
  2. Determinazione del valore della quota: il valore di ciascuna quota può variare da un minimo di 258 euro a un massimo di 1549 euro, in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente.

Inoltre per comprendere meglio le Sanzioni Pecuniarie rinviamo all’articolo che ne illustra il contenuto: https://www.studiosoardi.com/2025/02/12/sanzioni-pecuniarie-decreto-231/

Quali Fattori Influenzano l’Entità della Sanzione?

L’importo complessivo della Sanzione Pecuniaria del Decreto 231 viene determinato tenendo conto di diversi fattori:

  • Vantaggio ottenuto dall’ente attraverso il reato;
  • Condotta successiva al reato, come il risarcimento del danno o l’adozione di misure correttive;
  • Dimensioni dell’ente e capacità economica;
  • Eventuale reiterazione degli illeciti.

Nei casi più gravi, in cui l’ente ha avuto un significativo vantaggio economico dal reato o ha reiterato condotte illecite, il giudice può applicare sanzioni più elevate.

Riduzione della Sanzione Pecuniaria sulla base dei Criteri stabiliti dal Decreto 231

L’articolo 12 del D.Lgs. 231/01 prevede alcuni casi di riduzione della sanzione pecuniaria decreto 231. In particolare, la sanzione può essere diminuita se l’ente dimostra di:

  • Aver risarcito integralmente il danno e adottato misure per evitare ulteriori conseguenze negative;
  • Aver attuato un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della stessa specie;
  • Aver collaborato attivamente con l’autorità giudiziaria per individuare i responsabili del reato.

In tali casi, il numero delle quote può essere ridotto fino alla metà o, nei casi meno gravi, la sanzione può scendere fino a un terzo del minimo previsto.

Considerazioni Finali sui Criteri di Commisurazione della Sanzione Pecuniaria del Decreto 231

L’articolo 11 del D.Lgs. 231/01 rappresenta un pilastro della disciplina delle sanzioni pecuniarie decreto 231 per gli enti, stabilendo un criterio proporzionale che bilancia gravità del reato e capacità economica dell’ente. Per prevenire l’applicazione di sanzioni elevate, è fondamentale per le imprese adottare Modelli Organizzativi 231 efficaci e implementare procedure di compliance adeguate.


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