L’Articolo 7 del D.Lgs. 231/01: La Responsabilità dell’Ente per Reati Compiuti all’Estero

Compliance

L’articolo 7 del Decreto Legislativo 231/01 riveste un’importanza cruciale per le imprese italiane che operano in contesti internazionali. Tale disposizione stabilisce i criteri secondo cui un ente può essere ritenuto responsabile per reati commessi all’estero dai propri rappresentanti o dipendenti. In un contesto di crescente globalizzazione, è essenziale per le aziende comprendere appieno il significato di questa norma e adottare misure per prevenire eventuali violazioni.

I Principi Fondamentali dell’Articolo 7

L’articolo 7 stabilisce che un ente può essere chiamato a rispondere in Italia per reati commessi all’estero se:

  1. Reato Presupposto: Il reato commesso rientra tra quelli indicati come reati presupposto nel D.Lgs. 231/01.
  2. Sede Principale in Italia: L’ente ha la propria sede principale nel territorio italiano.
  3. Condizioni di Procedibilità: Deve sussistere almeno una delle seguenti condizioni:
    • Lo Stato estero non procede contro l’ente.
    • Le autorità italiane possono esercitare la giurisdizione in base ai criteri stabiliti dal codice penale (ad esempio, la territorialità o la protezione degli interessi dello Stato).

Implicazioni per le Imprese

Le implicazioni di questa norma sono significative per le aziende che operano su scala internazionale. Infatti, una condotta illecita posta in essere all’estero può avere conseguenze dirette sull’ente in Italia, con l’applicazione delle sanzioni previste dal decreto. Tali sanzioni possono includere:

  • Sanzioni Pecuniarie: Calcolate in base alla gravità del reato.
  • Sanzioni Interdittive: Come il divieto di esercitare l’attività o di partecipare a gare pubbliche.
  • Confisca dei Beni: Proporzionata al profitto o vantaggio derivante dal reato.

L’Importanza del Modello Organizzativo

Per ridurre il rischio di responsabilità, le aziende devono dotarsi di un Modello Organizzativo 231 che preveda specifiche procedure per la gestione delle attività estere. Un modello efficace dovrebbe:

  • Identificare i Rischi Specifici: Mappando le attività internazionali e individuando le aree a rischio di reato.
  • Definire Procedure di Controllo: Stabilendo protocolli chiari per la gestione dei rapporti con partner esteri e fornitori.
  • Formare il Personale: Garantendo che i dipendenti siano consapevoli delle normative applicabili e dei rischi connessi.
  • Monitorare le Operazioni: Attraverso l’attività dell’Organismo di Vigilanza (OdV), che deve avere competenze anche in ambito internazionale.

Un Caso Pratico

Un esempio concreto può aiutare a chiarire l’importanza dell’articolo 7. Si immagini un’azienda italiana che, tramite una filiale estera, viene accusata di corruzione per aver offerto vantaggi economici indebiti a funzionari pubblici locali. Se il reato rientra tra quelli previsti dal D.Lgs. 231/01 e la filiale estera agisce nell’interesse o a vantaggio dell’azienda madre italiana, quest’ultima potrebbe essere chiamata a rispondere in Italia.

Conclusioni

L’articolo 7 del D.Lgs. 231/01 rappresenta un importante strumento di contrasto ai reati transnazionali e un incentivo per le imprese italiane a rafforzare i propri sistemi di controllo interno. La presenza di un modello organizzativo efficace non solo riduce il rischio di sanzioni, ma tutela anche la reputazione aziendale in un mercato sempre più competitivo.

Contatta lo Studio Soardi per una Consulenza Se la tua azienda opera all’estero, è essenziale dotarsi di strumenti adeguati per prevenire i rischi connessi alla responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/01. Lo Studio Soardi di Bergamo offre assistenza personalizzata per la predisposizione e l’aggiornamento dei modelli organizzativi, garantendo supporto concreto anche per la gestione delle attività internazionali. Inoltre, l’avvocato Stefano Soardi ricopre numerosi incarichi quale Organismo di Vigilanza per società su tutto il territorio nazionale, assicurando la piena conformità alle normative vigenti.

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