Il Tribunale di Biella, con ordinanza del 16 ottobre 2024, ha dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio in un procedimento per reati connessi alla responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/01, evidenziando profili fondamentali sull’indeterminatezza del capo d’imputazione e sulla prova della colpa di organizzazione.
Il caso e la decisione
L’ordinanza ha accolto l’eccezione di nullità sollevata dalla difesa, rilevando come il capo d’imputazione fosse carente nell’individuazione dei profili di colpa di organizzazione dell’ente. La decisione si fonda sul principio che, per configurare la responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/01, l’accusa deve:
- Dimostrare non solo l’assenza o l’inidoneità dei modelli organizzativi, ma anche specifici profili di colpa di organizzazione.
- Fornire un collegamento chiaro tra la condotta illecita della persona fisica e le carenze organizzative dell’ente.
Secondo il Tribunale, il decreto di citazione si limitava a contestare la responsabilità individuale e il criterio di imputazione dell’interesse/vantaggio, senza precisare le carenze organizzative da cui sarebbe derivato il reato presupposto.
La colpa di organizzazione: interpretazioni giurisprudenziali
Il giudice ha richiamato recenti sentenze della Cassazione per chiarire la natura della colpa di organizzazione:
- Cass., Sez. 4, Sent. n. 18413/2022: La colpa di organizzazione è elemento costitutivo della fattispecie di illecito amministrativo dell’ente, distinto dalla colpa della persona fisica.
- Cass., Sez. 4, Sent. n. 21704/2023: La mancanza o inidoneità del modello organizzativo non sono di per sé sufficienti a configurare la responsabilità dell’ente; è necessaria la dimostrazione di specifici profili di colpa organizzativa.
Questa interpretazione supera l’automatismo che farebbe derivare la responsabilità dell’ente dalla mera assenza di modelli organizzativi, richiedendo all’accusa di precisare quali siano le carenze imputabili.
Implicazioni della decisione
- Onere della prova per l’accusa
L’ordinanza ribadisce che l’accusa deve indicare in modo specifico gli elementi della colpa di organizzazione, pena la nullità del capo d’imputazione. - Tutela del diritto di difesa
L’indeterminatezza del capo d’imputazione può compromettere il diritto dell’ente di difendersi adeguatamente, richiedendo una contestazione chiara e dettagliata. - Centralità dei modelli organizzativi
L’adozione e l’efficace attuazione di un modello organizzativo rappresentano strumenti fondamentali per evitare il sorgere della responsabilità amministrativa e dimostrare l’assenza di colpa organizzativa.
Conclusione
La decisione del Tribunale di Biella sottolinea l’importanza di una contestazione precisa e fondata, evitando automatismi che possano pregiudicare le garanzie processuali dell’ente. Per le imprese, risulta essenziale dotarsi di Modelli Organizzativi conformi al D.Lgs. 231/01, monitorandone costantemente l’efficacia.
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