La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 42375/2024 depositata il 19 novembre 2024, ha confermato la condanna di diversi soggetti e società per gestione illecita di rifiuti, fornendo chiarimenti rilevanti in materia di responsabilità penale e amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/01. Il caso ha riguardato il deposito illecito di oltre 4.300 tonnellate di rifiuti plastici in un capannone.
I fatti
I rifiuti, provenienti dalla raccolta differenziata urbana, sono stati stoccati senza autorizzazione tra ottobre 2018 e marzo 2019. La Corte ha confermato le sanzioni penali per gli amministratori e amministrative per le società, incluse confische e il risarcimento dei danni alle parti civili.
Mancata costituzione valida delle società
Un elemento centrale della sentenza riguarda la dichiarazione di inammissibilità del ricorso delle società, basata sull’assenza di una valida costituzione in giudizio. La Corte ha specificato che, ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 231/2001, l’ente imputato esercita i propri diritti attraverso due fasi:
- Costituzione in giudizio: Atto con cui l’ente manifesta la volontà di partecipare al processo.
- Conferimento della procura speciale: Atto attraverso il quale viene conferito il mandato al difensore per la costituzione e sottoscrizione dell’atto.
La Cassazione ha stabilito che non vi è valida costituzione qualora il procuratore speciale non sia stato investito anche del potere rappresentativo di natura sostanziale relativo al rapporto oggetto del giudizio. Nel caso di specie, i procuratori speciali delle società avevano ricevuto dall’assemblea solo il potere di nomina del difensore, ma non quello di rappresentanza sostanziale, rendendo inammissibili i ricorsi delle società.
Implicazioni giuridiche
- Responsabilità ex D.Lgs. 231/01
La Corte ha ribadito che anche le società unipersonali possono essere ritenute responsabili se l’illecito è commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente. - Validità della rappresentanza
La sentenza sottolinea che la mancata designazione di un procuratore con poteri rappresentativi sostanziali può precludere la valida partecipazione al processo penale, aggravando le conseguenze per l’ente. - Confisca e profitto del reato
La confisca del capannone e il sequestro del profitto illecito, pari a oltre 200.000 euro, ribadiscono l’efficacia delle misure sanzionatorie applicabili alle società ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
Considerazioni conclusive
La sentenza evidenzia l’importanza, per le imprese, di:
- Garantire una valida rappresentanza in giudizio, investendo il procuratore speciale dei poteri sostanziali necessari per evitare l’inammissibilità dei ricorsi.
- Adottare Modelli Organizzativi 231 efficaci per prevenire rischi di responsabilità legati a illeciti ambientali e altre fattispecie previste dal decreto.
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