
La Sentenza n. 38890/2024 e le Incompatibilità del Rappresentante Legale nella Nomina del Difensore
Quali obblighi e limiti ha l’ente quando il rappresentante legale è indagato per il reato presupposto? La sentenza n. 38890/2024 della Cassazione Penale – di seguito scaricabile – chiarisce in modo incisivo l’impossibilità del rappresentante legale di un ente, indagato o imputato del reato presupposto, di nominare il difensore per lo stesso ente. In tale circostanza, il conflitto di interessi è presunto e non deve essere accertato in concreto, come stabilito dall’art. 39 del D.Lgs. 231/01.
Incompatibilità e Conflitto di Interessi: I Limiti Imposti dall’Art. 39
L’art. 39 prevede un divieto assoluto di rappresentanza in caso di conflitto d’interessi tra il legale rappresentante e l’ente. La sentenza conferma che quando il legale rappresentante è personalmente indagato o imputato per il reato che costituisce la base della responsabilità amministrativa dell’ente, si instaura un’incompatibilità che rende la nomina del difensore inefficace. La presenza del conflitto è quindi considerata iuris et de iure, non richiedendo un accertamento specifico, ma solo la verifica della situazione di incompatibilità.
Conseguenze Processuali dell’Inosservanza del Divieto
La sentenza n. 38890/2024 sottolinea che il mancato rispetto del divieto sancito dall’art. 39 comporta l’inefficacia di tutte le attività compiute dal rappresentante incompatibile. Di conseguenza, le azioni legali portate avanti dal rappresentante “in conflitto” vengono considerate nulle. Questo aspetto ha importanti implicazioni, imponendo che l’ente abbia un meccanismo interno per nominare un difensore in modo indipendente, ad esempio delegando tale facoltà a un soggetto esterno all’organo di rappresentanza coinvolto.
Modello Organizzativo e Gestione del Conflitto di Interessi
La sentenza raccomanda agli enti di prevedere, nei propri Modelli Organizzativi, misure per la gestione del conflitto d’interessi. Il Modello 231 dovrebbe includere disposizioni che garantiscano la nomina di un difensore da parte di un delegato alternativo in caso di indagine sul rappresentante legale. In assenza di tali misure, l’ente rischia di trovarsi sprovvisto di un’adeguata difesa, poiché l’incompatibilità in capo al rappresentante blocca l’iter difensivo.
Nomina del Difensore d’Ufficio (Art. 40 del D.Lgs. 231/01)
In linea con l’art. 40, la Cassazione chiarisce che la nomina del difensore d’ufficio non è obbligatoria in ogni fase. La nomina automatica del difensore d’ufficio avviene solo in occasione di atti a cui l’indagato ha diritto di assistere, come l’interrogatorio o l’ispezione. Questo principio si estende agli enti: per atti quali il sequestro, l’art. 365 del codice di procedura penale stabilisce che il difensore d’ufficio debba essere nominato solo se il rappresentante dell’ente è presente e privo di difensore di fiducia.
Informazione di Garanzia e Art. 57 del D.Lgs. 231/01
Infine, la sentenza chiarisce che l’informazione di garanzia ex art. 57 del D.Lgs. 231/01 non è obbligatoria fino a quando il pubblico ministero non compie atti che richiedono la presenza del difensore. In caso di “atti a sorpresa”, come nelle indagini in cui l’indagato non è presente, non è previsto l’obbligo di informazione di garanzia, allineandosi con quanto disposto dall’art. 369-bis c.p.p.
Conclusioni: L’Importanza di un Modello 231 Efficace e della Gestione delle Incompatibilità
La sentenza n. 38890/2024 riafferma l’importanza della trasparenza e dell’indipendenza nelle procedure di difesa dell’ente, con particolare riguardo ai casi di incompatibilità del rappresentante legale. Adottare un Modello Organizzativo che preveda misure cautelari per la nomina del difensore è cruciale per tutelare l’ente nelle indagini ex D.Lgs. 231/01 e per evitare che conflitti di interesse possano invalidare la difesa.
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