Diritto Penale | La Corte Costituzionale si esprime sulla decorrenza del termine di prescrizione delle azioni di responsabilità nei confronti dei revisori

Penale

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 115/2024 di seguito scaricabile, ha esaminato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 15, comma 3, del decreto legislativo n. 39/2010, sollevata dal Tribunale di Milano. La norma impugnata regola la prescrizione delle azioni di risarcimento nei confronti dei revisori legali dei conti, fissando un termine di cinque anni dalla data della relazione di revisione.

Il Tribunale di Milano aveva sollevato dubbi sulla costituzionalità della norma, ritenendo che potesse violare gli articoli 3 e 24 della Costituzione, in quanto la decorrenza del termine di prescrizione prima della manifestazione del danno potrebbe ledere il diritto di accesso alla giustizia e configurare un trattamento discriminatorio rispetto ad altre categorie professionali.

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni sollevate. Ha ritenuto che, nel contesto della responsabilità contrattuale del revisore nei confronti della società che ha conferito l’incarico, la norma non viola la ragionevolezza o il diritto di difesa. Il termine di prescrizione inizia dal deposito della relazione di revisione, momento in cui si realizza l’inadempimento contrattuale e si concretizza un danno immediato per la società.

Per quanto riguarda l’azione risarcitoria che possono esercitare soci e terzi danneggiati, la Corte ha precisato che il termine di prescrizione non può decorrere prima del verificarsi del fatto illecito che ha causato il danno, in conformità con l’art. 2947 del codice civile.

In conclusione, la Corte ha ritenuto che l’art. 15, comma 3, del d.lgs. n. 39/2010 sia costituzionalmente legittimo, limitando l’applicabilità della decorrenza del termine di prescrizione dal deposito della relazione di revisione solo alle azioni risarcitorie dirette della società contro il revisore.