La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Terza Penale, con la sentenza n. 24058 del 18 giugno 2024 – di seguito scaricabile -, ha rigettato il ricorso presentato da una società contro l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Salerno, che aveva confermato il sequestro preventivo di beni mobili e immobili per un valore complessivo di euro 1.477.092,32.
Il caso riguarda un illecito amministrativo contestato alla società ai sensi dell’art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231 del 2001, in relazione al reato di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 74 del 2000 (sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte)
Il sequestro è stato disposto a seguito dell’accusa che la società non avrebbe adottato modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione del reato, ottenendo così un vantaggio economico illecito.
La società ricorrente ha sollevato quattro motivi di impugnazione, tra cui la violazione del principio della libera iniziativa del pubblico ministero e l’errata attribuzione di responsabilità in assenza di specifica contestazione. Tuttavia, la Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi di ricorso.
In particolare, la Corte ha sottolineato il principio di autonomia della responsabilità dell’ente rispetto a quella delle persone fisiche coinvolte, sancito dall’art. 8 del D.Lgs. n. 231 del 2001. Secondo la Corte, è sufficiente che il reato presupposto sia accertato e riferibile a uno dei soggetti indicati dall’art. 5 del decreto, anche se manca la prova della responsabilità individuale.
La sentenza ha inoltre chiarito che il periculum in mora, necessario per la conferma del sequestro preventivo, era stato adeguatamente motivato dal Giudice per le indagini preliminari, e che il Tribunale del Riesame non aveva l’obbligo di riesaminare aspetti non espressamente dedotti dalla difesa.
In conclusione, la Corte ha rigettato il ricorso e condannato la società al pagamento delle spese processuali, confermando così la legittimità del sequestro preventivo disposto nei suoi confronti.
Anche in questo caso emerge l’importanza ed il ruolo di tutela preventiva del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01.