La recente ordinanza n. 1044 della Corte di Cassazione, – di seguito scaricabile – depositata il 10 gennaio 2024, ha fornito importanti chiarimenti in materia di risarcimento del danno per il passeggero trasportato in caso di sinistro stradale. Il caso in esame riguarda un ricorso presentato da A.A. contro Fata Assicurazioni Danni Spa e B.B., in relazione a un incidente avvenuto l’11 luglio 2020, che ha visto il rigetto della domanda di risarcimento da parte del Tribunale di Napoli.
Uno dei punti centrali della decisione della Corte riguarda l’applicazione dell’art. 141 del d.lgs. 209/2005, che prevede un’azione diretta del terzo trasportato contro l’assicuratore del veicolo sul quale si trovava al momento del sinistro.
La norma mira a garantire una tutela rafforzata per il danneggiato, permettendogli di ottenere il risarcimento senza dover accertare la responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, salvo il caso fortuito.
Tuttavia, la Corte ha precisato che questa tutela presuppone il coinvolgimento di almeno due veicoli nel sinistro, anche senza scontro materiale tra essi. Nel caso in cui sia coinvolto un solo veicolo, come nel caso di A.A., l’azione diretta è esclusa e il terzo trasportato deve agire ai sensi dell’art. 144 del Codice delle Assicurazioni.
Un altro aspetto rilevante della sentenza riguarda l’onere della prova. Il ricorrente ha contestato la decisione del Tribunale di Napoli per aver posto a suo carico la prova degli elementi costitutivi del danno, in contrasto con l’art. 2054 c.c., che impone al conducente di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. La Corte di Cassazione ha accolto questo motivo di ricorso, sottolineando che il Tribunale ha ignorato il principio secondo cui la prova liberatoria spetta al vettore, il quale deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, equiparando tale onere alla dimostrazione del caso fortuito.
In conclusione, la Corte ha rigettato il primo motivo di ricorso, confermando che l’art. 141 del d.lgs. 209/2005 non si applica in caso di sinistro con un solo veicolo coinvolto, ma ha accolto il secondo motivo, cassando in parte la sentenza impugnata e rinviando la causa al Tribunale di Napoli per una nuova valutazione, anche in merito alle spese del giudizio di legittimità. Questa decisione rafforza il principio di tutela del passeggero, chiarendo i limiti e le condizioni per l’applicazione delle norme di risarcimento del danno nella circolazione stradale.
L’avvocato Stefano Soardi del Foro di Bergamo assiste e difende da anni vittime di incidenti stradali e le loro famiglie per ottenere il giusto risarcimento del danno.