Nell’ambito della circolazione stradale, è diffusa la convinzione che il pedone sia sempre esente da responsabilità in caso di incidente. Tuttavia, la giurisprudenza italiana ha chiarito che anche il pedone, in quanto utente della strada, deve rispettare le regole del Codice della Strada.
L’art. 2054 del Codice Civile stabilisce una presunzione di colpa a carico del conducente di un veicolo, il quale è obbligato a risarcire i danni causati a persone o cose, a meno che non riesca a dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Pertanto, il conducente coinvolto in un incidente con un pedone deve provare di aver mantenuto una condotta di guida irreprensibile e di aver rispettato tutte le norme sulla circolazione stradale.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 2241/2019, ha chiarito che il giudice deve partire dal presupposto che la colpa del conducente sia presunta al 100%, per poi accertare in concreto la colpa del pedone e ridurre progressivamente la percentuale di colpa del conducente in base alle circostanze che dimostrano la colpa del pedone. Questo principio si applica in particolare quando il pedone tiene una condotta imprevedibile e anormale, rendendo impossibile per il conducente evitare l’incidente.
Un esempio pratico è fornito dal Tribunale di Bergamo, che ha ritenuto un pedone responsabile al 100% di un incidente, condannandolo a risarcire i danni subiti dal conducente. In questo caso, il pedone non aveva rispettato le regole di condotta previste dal Codice della Strada e aveva tenuto un comportamento palesemente imprudente.
Anche la giurisprudenza penale ha adottato questo orientamento. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29833/2020, ha confermato la responsabilità di un pedone che non aveva utilizzato le strisce pedonali e aveva attraversato la strada tra due autobus in sosta, nonostante la visibilità ridotta.
In un altro caso, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18593 del 2019, ha ridotto del 40% il risarcimento del danno a una signora che si trovava sulla banchina stradale invece che sul marciapiede, rendendo meno visibile la sua presenza.
Il Tribunale di Trieste, con la sentenza n. 380 del 2019, ha attribuito l’80% della responsabilità a un pedone che aveva attraversato la strada fuori dalle strisce pedonali, correndo e parlando al cellulare. Secondo il giudice, tale comportamento violava le regole di prudenza stabilite dall’art. 190 del Codice della Strada.
Infine, la Corte di Cassazione Penale, con la sentenza n. 29277 del 2019, di seguito scaricabile, ha ribadito che, in caso di incidente stradale mortale, se il conducente del veicolo investitore si è trovato nell’impossibilità oggettiva di avvistare il pedone a causa di movimenti inattesi e imprevedibili di quest’ultimo, il nesso causale del sinistro può essere attribuito esclusivamente alla condotta del pedone.
L’avvocato Stefano Soardi del Foro di Bergamo assiste e difende da anni vittime di incidenti stradali e le loro famiglie per ottenere il giusto risarcimento del danno.