Con la sentenza di seguito allegata la Corte Suprema di Cassazione si è espressa in un caso di risarcimento del danno derivante da un sinistro stradale evidenziando l’importanza di una adeguata valutazione della la congruità del danno morale liquidato.
La Cassazione ha infatti affermato che la Corte d’Appello non aveva considerato correttamente le sofferenze psicologiche e le ripercussioni sulla vita del danneggiato.
Il danno patito dalla vittima, un motociclista coinvolto nel sinistro stradale, comprendeva gravi sofferenze psicologiche e ripercussioni sulla vita quotidiana, limitando la sua capacità di svolgere attività normali e causando un notevole disagio emotivo.
La Cassazione ha stabilito che, ai fini della quantificazione equitativa del danno morale, il metodo del rapporto percentuale rispetto al danno biologico può essere utilizzato solo come parametro equitativo. Tuttavia, l’esistenza del pregiudizio subito deve essere accertata attraverso l’individuazione delle ripercussioni negative sulla persona, sulla base della necessaria allegazione del tipo di pregiudizio e dei fatti dai quali lo stesso emerge.
In conclusione, la sentenza impugnata è stata cassata in relazione al terzo motivo accolto, e la Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, dovrà riesaminare la quantificazione del danno morale, tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Cassazione.