Non è possibile presentare ricorso per Cassazione contro un verbale di sequestro preventivo redatto dalla polizia giudiziaria a carico di un ente imputato, come stabilito dalla sentenza n. 19548 del 16 maggio scorso, di seguito scaricabile.
I Giudici di legittimità hanno dichiarato inammissibile il ricorso di una società accusata dell’illecito amministrativo previsto dall’art. 24 del D.Lgs. 231/2001, che contestava l’abnormità del provvedimento in quanto non emesso da un Giudice ma direttamente dalla polizia giudiziaria.
Tuttavia, la Cassazione ha stabilito che tale verbale non può essere considerato abnorme, poiché la polizia giudiziaria, in presenza di un decreto di sequestro preventivo, ha proceduto alla materiale individuazione dei beni da sequestrare sulla base di nuove evidenze emerse durante le indagini, rispettando i limiti del valore indicato nel provvedimento del Giudice come corrispondente al profitto del reato di truffa aggravata, senza interferire nelle prerogative giurisdizionali.
La società, invece di ricorrere per Cassazione, avrebbe dovuto chiedere la revoca del sequestro al Pubblico Ministero e, in caso di parere negativo, al Giudice competente.