La recente sentenza – di seguito scaricabile – della Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, n. 25764 del 14 giugno 2023, offre una interessante chiarificazione su alcuni aspetti fondamentali della normativa in materia di responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs. 231/01, in particolare riguardo alla prescrizione dell’illecito amministrativo e all’uso delle sentenze di patteggiamento come prova.
Uno dei punti salienti della sentenza riguarda l’equiparazione delle sentenze di patteggiamento alle sentenze di condanna ai fini dell’art. 238 bis c.p.p. La Corte ha ribadito che le sentenze di patteggiamento, pur basandosi su un accordo tra le parti e non su un pieno accertamento giudiziale, costituiscono comunque un accertamento penale. Questo implica che tali sentenze possono essere utilizzate come prove nel procedimento penale contro l’ente, corroborate da ulteriori riscontri probatori.
La Corte ha inoltre affrontato la questione della prescrizione dell’illecito amministrativo dipendente da reato, confermando la legittimità costituzionale dell’art. 22 del D.Lgs. 231/01. Secondo la Corte, la diversa natura dell’illecito amministrativo rispetto a quello penale giustifica un regime di prescrizione differenziato. In particolare, la prescrizione dell’illecito amministrativo è interrotta dalla contestazione dell’illecito stesso e non decorre fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio a carico dell’ente. Questo regime è stato ritenuto compatibile con i principi costituzionali di ragionevolezza, diritto di difesa, libertà di iniziativa economica e giusto processo.
Un altro aspetto importante trattato nella sentenza è l’autonomia della responsabilità dell’ente rispetto a quella della persona fisica autrice del reato presupposto. La Corte ha sottolineato che la responsabilità dell’ente è autonoma e può essere accertata anche in assenza di una condanna definitiva della persona fisica, ad esempio, nel caso in cui quest’ultima sia deceduta o non sia stata identificata.
La sentenza ha inoltre evidenziato che, per evitare che il procedimento a carico degli enti possa instaurarsi a notevole distanza di tempo dalla commissione del reato presupposto, il legislatore ha previsto che non possa procedersi alla contestazione dell’illecito amministrativo nel caso in cui il reato presupposto sia già estinto per prescrizione. Questo meccanismo garantisce che l’azione punitiva nei confronti dell’ente non sia esercitata in modo irragionevole e tardivo, bilanciando le esigenze di giustizia con quelle di certezza del diritto.
In conclusione, la sentenza n. 25764 del 2023 della Corte di Cassazione conferma e chiarisce alcuni principi fondamentali della responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/01, rafforzando il quadro normativo e giurisprudenziale in materia. La Corte ribadisce l’importanza di un accertamento completo e tempestivo degli illeciti amministrativi, garantendo al contempo il rispetto dei diritti costituzionali delle parti coinvolte.