D.Lgs. 231/01 | La Cassazione pone l’accento sulla funzione preventiva ed esimente del Modello 231

Compliance

La Cassazione Penale, Sezione V, con la sentenza n. 21640 del 19 maggio 2023 – di seguito scaricabile – ha preso in esame un caso di responsabilità amministrativa degli enti inerente la contraffazione di marchi ex art. 473 c.p., ponendo l’accento sulla funzione preventiva del D.Lgs. 231/2001 e, in particolare, dell’adozione di una adeguato modello organizzativo 231.

La Corte ha sottolineato come l’adozione di un modello organizzativo adeguato non sia solo un obbligo formale, ma debba essere attuato in modo efficace per prevenire la commissione di reati da parte di soggetti legati all’ente.

Si è perciò affermato che, in tema di responsabilità delle persone giuridiche per i reati commessi dai soggetti apicali, ai fini del giudizio di idoneità del modello di organizzazione e gestione adottato, il giudice è chiamato ad adottare il criterio epistemico-valutativo della cd. “prognosi postuma”, proprio della imputazione della responsabilità per colpa: deve cioè idealmente collocarsi nel momento in cui l’illecito è stato commesso e verificare se il “comportamento alternativo lecito”, ossia l’osservanza del modello organizzativo virtuoso, per come esso è stato attuato in concreto, avrebbe eliminato o ridotto il pericolo di verificazione di illeciti della stessa specie di quello verificatosi, non richiedendosi una valutazione della “compliance” alle regole cautelari di tipo globale.

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