Con la recente sentenza n. 13003 depositata il 28 marzo 2024 – di seguito scaricabile – la Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla tematica del divieto di rappresentanza dell’ente, responsabile ex D.lgs. 231/01, da parte del legale rappresentante, che sia al contempo imputato, confermando il consolidato orientamento della Giurisprudenza di legittimità su quanto stabilito dall’art. 39 D.Lgs. 231/01.
Di seguito il principio di diritto enucleato dalla sentenza: “la disposizione vieta esplicitamente al rappresentante legale, che sia indagato/imputato del reato presupposto, di rappresentare l’ente, una proibizione che si giustifica perché il rappresentante legale e la persona giuridica si trovano in una situazione di obiettiva e insanabile conflittualità processuale, dal momento che la persona giuridica potrebbe avere interesse a dimostrare che il suo rappresentante ha agito nel suo esclusivo interesse o nell’interesse di terzi ovvero a provare che il reato è stato posto in essere attraverso una elusione fraudolenta dei modelli organizzativi adottati, in questo modo escludendo la propria responsabilità e facendola così ricadere sul solo rappresentante. Il divieto di rappresentanza stabilito dall’art. 39 è, dunque, assoluto e non ammette deroghe, in quanto funzionale ad assicurare la piena garanzia del diritto di difesa al soggetto collettivo“.