PROCEDURA PENALE & REATI TRIBUTARI | Confiscabili in via diretta le somme percepite dopo la commissione del reato

Penale

Con la sentenza n. 2566 del 22 gennaio 2024 – di seguito scaricabile – la Cassazione Penale si è espressa sulla confisca diretta delle somme percepite dopo la commissione di reati tributari.

Secondo la Cassazione le somme di denaro affluite sul conto corrente anche successivamente alla commissione del reato sono confiscabili in via diretta, in quanto tali somme rappresentano il profitto del reato.

La Cassazione ha chiarito che il risparmio di spesa derivante dall’omesso versamento delle imposte si traduce in un vantaggio per l’autore del reato, e pertanto le somme corrispondenti possono essere soggette a confisca diretta.

Tale interpretazione è in linea con i principi precedentemente affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, i quali stabiliscono che, in presenza di denaro, la confisca deve essere considerata diretta e non è necessaria la prova del nesso di derivazione diretta tra la somma oggetto dell’ablazione e il reato, a causa della natura fungibile del bene.

Di seguito si riporta la massima giurisprudenziale che enuclea il principio di diritto: “Deve ritenersi applicabile anche ai reati tributari il principio secondo cui qualora il prezzo o il profitto c.d. accrescitivo derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme depositate su conto corrente bancario, di cui il soggetto abbia la disponibilità, deve essere qualificata come confisca diretta e, in considerazione della natura fungibile del bene, non necessita della prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della ablazione e il reato. Ne consegue che sono legittimamente confiscabili in via diretta le somme di denaro accreditate sul conto corrente bancario in epoca successiva alla commissione del reato“.

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