D.LGS. 231/01 | Repetita iuvant: inammissibile la costituzione di parte civile nel processo 231

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La quinta sezione della Corte di Cassazione con la sentenza 3211 del 26 gennaio 2024 – di seguito scaricabile – ha ribadito l’inammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell’ente imputato ai sensi del D.Lgs. 231/01.

In particolare la Suprema Corte ha affermato che: “non è ammissibile la costituzione di parte civile, atteso che l’ istituto non è previsto dal D.Lgs. n. 231 del 2001 che in ogni sua parte non fa mai riferimento alla parte civile o alla persona offesa, ciò che induce a ritenere che non si sia trattato di una lacuna normativa, quanto piuttosto di una scelta consapevole del legislatore, che ha voluto operare, intenzionalmente, una deroga rispetto alla regolamentazione codicistica. Questa conclusione si accompagna all’ulteriore considerazione, sul piano sistematico, che l’illecito amministrativo ascrivibile all’ente non coincide con il reato, ma costituisce qualcosa di diverso, che addirittura lo ricomprende, sicché deve escludersi che possa farsi un’applicazione degli artt. 185 c.p. e 74 c.p.p., che invece contengono un espresso ed esclusivo riferimento al “reato” in senso tecnico (Sez. 6, n. 2251 del 05/10/2010, dep. 2011, Fenu, Rv. 248791 – 01)“.