Lo scorso 11 marzo il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il c.d. correttivo alla riforma Cartabia relativo al processo penale, che ora attende la firma del Presidente della Repubblica e la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il decreto apporta modifiche al Decreto Legislativo 231/2001, che regola la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, con l’obiettivo di armonizzare le regole procedurali che coinvolgono sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, evitando discrepanze tra le due normative.
In particolare con l’articolo 7 del Decreto correttivo si è voluto modificare l’articolo 59 del D.lgs. 231/2001 sulla contestazione dell’illecito amministrativo commesso dalle imprese.
La modifica rimuove il riferimento all’articolo 405 comma 1 del codice di procedura penale, che era stato abrogato dalla Riforma Cartabia, e lo sostituisce con un riferimento al nuovo articolo 407-bis del codice di procedura penale.
Ciò significa che anche per gli enti varranno le stesse regole previste per le persone fisiche riguardo ai termini entro cui il Pubblico Ministero deve esercitare l’azione penale o chiedere l’archiviazione del caso, una volta concluse le indagini.
Inoltre, l’articolo 7 del Decreto correttivo modifica anche l’articolo 61 del D.lgs. 231/2001, che riguarda il giudizio dell’udienza preliminare assicurando che il giudice per l’udienza preliminare (c.d. G.U.P.) applichi lo stesso criterio di giudizio tanto per le persone fisiche quanto per le persone giuridiche.
Secondo questo nuovo criterio il Giudice dovrà emettere una sentenza di non luogo a procedere qualora non vi siano sufficienti elementi per prevedere ragionevolmente una condanna dell’ente e non più soltanto sufficienti elementi per sostenere l’accusa in giudizio.