D.LGS. 231/01 | MODIFICATO L’ART. 25SEPTESDECIES A TUTELA DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

Compliance, Penale

Lo scorso 8 febbraio 2024 è entrata in vigore la legge 22 gennaio 2024, n. 6 recante “Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del Codice Penale”.

La novella legislativa punisce chiunque “distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui” e “chiunque, fuori dei casi di cui al comma 1, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina i beni culturali ad un uso pregiudizievole per la loro conservazione o integrità ovvero ad un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico”.

Pertanto la L. 6/2024 modifica l’art. 518-duodecies c.p. (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici) che è reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell’art. 25-septiesdecies del D.Lgs. 231/2001. 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *