Con la sentenza n. 47023 del 23 novembre 2023 – di seguito scaricabile – la Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in materia di responsabilità amministrativa degli enti: solo l’ente stesso è legittimato a impugnare le sentenze che lo vedono responsabile di illeciti amministrativi dipendenti da reato, secondo il D.lgs. 231/01.
Ciò in virtù di quanto stabilito dall’art. 71 del D.lgs. 231/01 e dal principio di tassatività dei mezzi di impugnazione.
Nel caso specifico la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un socio della “Cooperativa Giornalistica Mediate a r.l.”, sottolineando che né l’imputato persona fisica autore del reato presupposto, né i soci, amministratori o legali rappresentanti dell’ente hanno titolo o interesse a contestare le decisioni giudiziarie che riguardano direttamente la persona giuridica.
Questa posizione è coerente con precedenti giurisprudenziali che escludono la legittimazione dei singoli componenti dell’ente in assenza di un interesse personale e diretto alla revoca della sanzione inflitta.
Da rilevarsi il fatto che l’ente fosse stato comunque rappresentato e difeso in giudizio da parte di un difensore di fiducia nominato dall’amministratore della società.
La sentenza si conclude con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle Ammende.