Responsabilità dell’ente ex D.Lgs. 231/2001: quando si consuma la malversazione a danno dello Stato?

Compliance, Penale

Con la sentenza 47645 depositata il 28 novembre 2023 la Suprema Corte, chiamata ad esprimersi sul ricorso presentato dalla difesa, ha in primo luogo ricordato che il delitto di malversazione è un reato istantaneo che si consuma nel momento in cui le sovvenzioni, i finanziamenti o i contributi pubblici vengono distratti dalla destinazione per cui sono erogati.

Proseguendo, la sentenza – di seguito scaricabile -, ha chiarito che, pur essendo rilevante il termine fissato con l’atto di erogazione del finanziamento, l’individuazione dell’omessa destinazione del finanziamento può dipendere da una pluralità di fattori, tra i quali le condizioni contrattuali e le tipologie di sovvenzioni-finanziamenti, così che si rende necessario una verifica in concreto da parte dell’interprete.

Pertanto, in relazione a quelle fattispecie concrete in cui l’atto di concessione prevede un termine per la realizzazione delle opere o delle attività di pubblico interesse, tale termine non assume sempre rilevanza dirimente, giacché nell’analisi del caso concreto vi potrebbero essere ulteriori fattori, in particolare rappresentati dalle condizioni contrattuali e dalla tipologia di finanziamento, che potrebbero avere un ruolo decisivo nell’individuazione del momento in cui si verifica la condotta punita dalla norma incriminatrice ex art. 316-bis, ossia la distrazione delle somme ricevute dalla finalità pubblicistica. 

La pronuncia sopra richiamata di circoscrizione della rilevanza penale della distrazione di finanziamenti dalla finalità pubblicistica produce degli evidenti riflessi in materia di responsabilità da reato dell’ente, essendo il reato di malversazione tra i delitti presupposto di cui all’art. 24 del D.Lgs. 231/01.

Riflessi che emergono proprio dal caso concreto oggetto della pronuncia in commento, in cui la società ricorrente ha subìto un sequestro preventivo funzionale alla confisca diretta di somme di denaro qualificate come profitto del reato, una volta ritenuto sussistente, in applicazione dei principi di diritto esposti, il fumus del delitto di cui all’art. 316bis c.p.

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