D.Lgs. 231/01 | Due soluzioni operative per l’ente per nominare il difensore nel procedimento 231/01

Compliance

Di recente si è molto discusso della sentenza 32110/2023 con la quale la Cassazione ha stabilito che i Modelli organizzativi 231 devono prevedere regole cautelari con le quali disciplinare la nomina di un difensore dell’ente qualora il legale rappresentante sia indagato/imputato del reato presupposto del D.Lgs. 231/01. (https://www.studiosoardi.com/2023/07/30/d-lgs-231-01-la-nomina-del-difensore-dellente-nel-processo-231-01/)

Ciò in quanto l’articolo 39 del Decreto 231/01 sancisce espressamente il divieto per il legale rappresentante indagato o imputato di nominare un difensore per l’ente nel procedimento ex D.lgs. 231/01.

Di seguito si indicano due possibili soluzioni che potranno essere adottate in sede di implementazione dei Modelli Organizzativi 231/01:

  1. l’ente potrà prevedere la nomina di un nuovo rappresentante legale;
  2. l’ente potrà nominare un nuovo rappresentante legale con poteri limitati alla sola partecipazione al procedimento. In tal caso la nomina dovrà avvenire nel rispetto della normativa civilistica a seconda del tipo di soggetto giuridico coinvolto.

Infine, l’ente potrebbe decidere di rimanere inerte ed attendere la nomina di un difensore d’ufficio.