E’ stata depositata la richiesta di archiviazione formulata dalla Procura di Firenze nel noto caso di “suicidio assistito”, di seguito scaricabile.
L’ACCUSA, IN SINTESI
I tre indagati sono accusati del reato di cui all’art. 580 c.p. “Istigazione o aiuto al suicidio”.
Si può essere puniti per tale reato solo se si pone in essere “condotte direttamente e strumentalmente connesse all’attuazione materiale del suicidio“, ossia quelle che si collocano in posizione di contiguità, soprattutto temporale, con l’atto soppressivo finale.
In altri termini vengono in rilievo quelle condotte che non si avvicinano all’azione autosoppressiva così tanto da rappresentare un’ingerenza nel suicidio altrui ma che, tuttavia, non sia allontanano da essa al punto da perdere contatto con il momento “esecutivo”.
PERCHE’ E’ STATA CHIESTA L’ARCHIVIAZIONE
Per quanto riguarda CAPPATO il Pubblico Ministero ha evidenziato che si sarebbe limitato a:
- fornire informazioni sul panorama normativo relativo al fine vita in Italia
- facilitare i contatti con la clinica svizzera
- sostenere i costi del noleggio del mezzo per il viaggio in Svizzera
condotte, tutte, distanti sotto il profilo temporale alla esecuzione del suicidio e non collegate alla sua “esecuzione” ma solo alla “preparazione” e, inoltre connotate da estrema fungibilità.
In altri termini, l’interessato avrebbe potuto noleggiare un’auto medica da solo o supportato da chiunque.
Passando A MALTESE e LALLI, il loro contributo sarebbe consistito unicamente nel guidare il mezzo fino in Svizzera e tale condotta, benché temporalmente più vicina all’evento-morte, risulta essersi arrestata a uno stadio meramente preparatorio.
Nessuna delle due indagate avrebbe in alcun modo partecipato alle operazioni mediche e, anzi, avrebbero tentato di dissuadere l’interessato dalla propria intenzione.
In conclusione i soli soggetti cui devono ricondursi le attività “contigue” all’esecuzione del suicidio sono i dipendenti della struttura svizzera.
UNA PRECISAZIONE
L’esecuzione del suicidio non è da ritenersi cominciata con l’arrivo del gruppo presso la clinica, ma è consistita nel gesto autosoppressivo del suicida e , pertanto, la procedura di “assistenza al suicidio” posta in essere dal personale della clinica rappresenta la sola condotta agevolatrice rilevante.