D.Lgs. 231/01 | Per la Cassazione la cancellazione della società dal registro delle imprese non determina l’estinzione dell’illecito

Compliance, Penale

La Corte di Cassazione ha specificato la distinzione tra estinzione fisiologica e fraudolenta dell’ente.

Con la sentenza n. 37655/2023 – di seguito scaricabile – la Suprema Corte ha affermato che in quest’ultimo caso la cancellazione dell’ente dal registro delle imprese non determina l’estinzione dell’illecito ex D.lgs. 231/01.

La cancellazione, infatti, comporta il passaggio diretto della titolarità dell’impresa ai singoli soci, non venendo meno i rapporti sorti anteriormente allo scioglimento.

Il caso di specie ha riguardato una ipotesi di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche a carico di tre amministratori, i quali avrebbero agito per avvantaggiare le rispettive società che, pertanto, venivano chiamate a rispondere dei relativi illeciti amministrativi.

Casi come questi ci ricordano l’importanza per le aziende di adottare preventivamente un modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/01.

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