La Corte di Cassazione ha specificato la distinzione tra estinzione fisiologica e fraudolenta dell’ente.
Con la sentenza n. 37655/2023 – di seguito scaricabile – la Suprema Corte ha affermato che in quest’ultimo caso la cancellazione dell’ente dal registro delle imprese non determina l’estinzione dell’illecito ex D.lgs. 231/01.
La cancellazione, infatti, comporta il passaggio diretto della titolarità dell’impresa ai singoli soci, non venendo meno i rapporti sorti anteriormente allo scioglimento.
Il caso di specie ha riguardato una ipotesi di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche a carico di tre amministratori, i quali avrebbero agito per avvantaggiare le rispettive società che, pertanto, venivano chiamate a rispondere dei relativi illeciti amministrativi.
Casi come questi ci ricordano l’importanza per le aziende di adottare preventivamente un modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/01.