STUPRO DI PALERMO | Nuovo richiamo del Garante privacy. Vietato divulgare le generalità della vittima.

Compliance, Penale

Il Garante per la protezione dei dati personali ha avviato un’istruttoria nei confronti dei siti che hanno diffuso le generalità della vittima della nota vicenda e potrebbe informare l’Autorità Giudiziaria per le valutazioni di competenza.

Nonostante le regole deontologiche dei giornalisti vietino di indugiare in dettagli che possano portare a individuare le vittime di violenza, si sono registrati diversi casi in cui l’informazione è stata da subito caratterizzata da un eccesso di particolari e da una morbosa attenzione sulla vicenda.

Per tali motivi l’Autorità nei giorni scorsi ha emanato specifici provvedimenti di avvertimento ricordando che la diffusione dei dati personali della ragazza, oltre che in contrasto con la normativa in materia di protezione dei dati personali, viola un preciso precetto penale (art. 734 bis c.p.).

L’Autorità evidenzia inoltre il rischio che la pubblicazione dei nomi e cognomi dei violentatori finisca per rendere comunque identificabile in via indiretta la ragazza.

Il Garante richiama quindi nuovamente gli organi di stampa ad astenersi dall’ulteriore divulgazione delle generalità della vittima e ad adottare forme di comunicazione coerenti con la tutela della dignità della persona, evitando di aggiungere – seppur involontariamente – violenza a violenza.

Di seguito il link al richiamo del Garante: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9924773

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *