D.Lgs. 231/01 | La nomina del difensore dell’ente nel processo 231/01

Compliance, Penale

Con la sentenza 32110 depositata il 25 luglio 2023 -di seguito scaricabile- la terza sezione della Corte di Cassazione si è espressa in merito al conferimento del mandato fiduciario al difensore dell’ente.

La Suprema Corte ha in tal senso affermato che: “in tema di responsabilità da reato degli enti, il legale rappresentante che sia, come nella specie, indagato o imputato del reato presupposto non può provvedere, a causa della condizione di incompatibilità in cui versa, alla nomina del difensore dell’ente per il generale e assoluto divieto di rappresentanza posto dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 39“.

Pertanto: “il modello organizzativo dell’ente deve prevedere regole cautelari per le possibili situazioni di conflitto di interesse del legale rappresentante indagato per il reato presupposto, valevoli a munire l’ente di un difensore, nominato da soggetto specificamente delegato, che tuteli i suoi interessi“.

In altri termini, i modelli organizzativi 231/01 devono regolamentare il procedimento di nomina del difensore dell’ente, prevedendo il possibile coinvolgimento del proprio legale rappresentante quale indagato/imputato nel procedimento penale.

Ne consegue che i modelli organizzativi 231/01 devono prevedere la proceduta di nomina di un nuovo rappresentante legale, ovvero di un rappresentante per il processo con una procura speciale, nel rispetto della disciplina civilistica a seconda che si tratti di una società di persone o di capitali, di enti ed associazioni con o senza personalità giuridica [G. Spangher, Codice di Procedura Penale commentato, VI edizione, Wolters Kluwer, 2023, pag. 647].