Responsabilità 231/01 – La Cassazione si esprime sul (negato) riconoscimento dell’R.S.P.P. quale soggetto “apicale”

Compliance

Il 21 settembre 2022 la quarta sezione della Corte di Cassazione ha depositato le motivazioni della sentenza n. 34943/2022 che si allega nel link sottostante.

La Corte ha analizzato in profondità il tema afferente al possibile riconoscimento in capo al delegato in materia di sicurezza sul lavoro una posizione da “apicaleex art. 5, comma 1, lett. a) D.Lgs. 231/01 all’interno della società a fini del riconoscimento della responsabilità ex D.Lgs. 231/01 in capo alla società.

La Cassazione ha chiarito come non sia possibile operare una sorta di equiparazione tra “il potere di compiere scelte decisionali in piena autonomia in materia di sicurezza” ed il riconoscimento di una veste apicale, secondo la previsione dell’art. 5 lett. a) d. lgs. 231/01”.

Al contrario “il cumulare i ruoli di responsabile del servizio di prevenzione e protezione e di delegato alla sicurezza non fa per ciò solo assumere il ruolo di chi gestisce o dirige l’ente o una ripartizione rilevante di essa”.

In conclusione “ai fini della individuazione delle persone dotate di funzioni di rappresentanza, di gestione e di direzione dell’ente e di una unità organizzativa provvista di autonomia finanziaria, non può prescindersi dai criteri indicativi fissati dagli istituti dell’ordinamento giuridico generale e non quelli di un particolare settore come quello lavoristico, ivi compresi gli strumenti deputati alla costituzione ovvero al trasferimento di funzioni da soggetti verticistici, quali la procura.”