Il ruolo dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 nella sentenza “Impregilo”​

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Il 15 giugno 2022 sono state depositate le motivazioni della sentenza “Impregilo” relative ad un caso di responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/01.

La Corte di Cassazione nell’indicare alcuni parametri di valutazione dei Modelli Organizzativi si è soffermata sul ruolo dell’Organismo di Vigilanza (OdV) e, in particolare, sui poteri ad esso assegnati e sulla sua autonomia rispetto ai vertici societari.

La Corte ha infatti ribadito l’importanza che tra le condizioni poste dall’art. 6 D.Lgs. 231/01 per mandare l’ente esente da responsabilità per il delitto commesso dai suoi vertici vi è anche quello di aver affidato all’OdV il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento.

A tal fine è necessario che tale organo sia munito di poteri autonomi rispetto agli amministratori, non potendosi risolvere in “un mero simulacro” il potere ad esso affidato.

Deve pertanto valutarsi quale sia il grado di ingerenza da richiedersi all’OdV nei confronti degli amministratori dell’enti e, quindi, fino a che punto sia legittimo esigere che gli atti dei vertici societari siano sottoposti ad un controllo da parte di un altro organo (quale l’OdV).

Sul punto la sentenza della Cassazione valorizza la scelta del legislatore di tenere distinta la responsabilità dell’ente da quella dei suoi vertici, riconducendo alla prima solo quelle condotte causalmente ricollegabili ad una “colpa di organizzazione“.

Secondo la Cassazione proprio lo stesso legislatore avrebbe escluso la possibilità che un modello organizzativo possa rendere obbligatorio un preventivo controllo dell’OdV di qualsiasi atto del presidente o dell’amministratore delegato di una società senza distinzione di contenuti e/o di rilevanza.

Ciò sarebbe infatti difficilmente conciliabile con il potere di rappresentanza, di indirizzo e di gestione dell’ente che la legge civile riconosce a quegli organi.

Diversamente l’OdV finirebbe per trasformarsi in una specie di supervisore dell’attività degli organi direttivi e di indirizzo della società, inserendosi di fatto nella gestione di quest’ultima ma esorbitando dal compito affidatogli dall’art. 6, lett. b) D.Lgs. 231/01 che è solamente quello di individuare e segnalare le criticità del modello e della sua attuazione, senza alcuna responsabilità di gestione.

Invero l’OdV non può avere connotazioni di tipo gestorio che ne minerebbero inevitabilmente la stessa autonomia.

In conclusione ad esso spettano solamente i compiti di controllo sistemico continuativo sulle regole cautelari predisposte e sul rispetto di esse nell’ambito del modello organizzativo di cui l’ente si è dotato.