Falsificazione di mezzi di pagamento diversi dai contanti

Compliance

Estesa la responsabilità ex D.Lgs. #231/01 “amministrativa” (leggasi “penale”) delle imprese per reati in materia di falsificazione di mezzi di pagamento diversi dai contanti.

Lo scorso 29 novembre 2021 il Legislatore ha recepito il contenuto della direttiva 713 del 17 aprile 2019 del Parlamento europeo e del Consiglio, introducendo all’interno del novero dei reati presupposto ex D.Lgs. #231/01 l’art. 25octies1.

Il nuovo articolo, rubricato “Delitti in materia di strumenti di pagamento diverse dai contanti”, prevede la punizione dell’Ente nel cui interesse o vantaggio siano commessi i delitti di cui agli articoli:

  • 493ter c.p. (indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento) stabilendo a carico dell’ente una sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote e le sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2;
  • 483quater c.p. (detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti), introdotto con il medesimo Decreto, stabilendo a carico dell’ente una sanzione pecuniaria fino a 500 quote e le sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2;
  • 640ter, comma 2, c.p. (frode informatica aggravata se produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale), stabilendo a carico dell’ente una sanzione pecuniaria fino a 500 quote e le sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2.

In parole povere.

Tutti sappiamo che con la crescita dell’economia digitale e lo sviluppo delle tecnologie di pagamento avanzate sono – ovviamente – aumentate le opportunità di frode, ad oggi non opportunamente sanzionate.

È quindi chiaro l’intento del Legislatore (in prima battuta europeo) di dare un giro di vite nella lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti.

Ciò con lo scopo di favorire il mercato unico digitale e consolidare la fiducia dei consumatori, anche delle imprese, nell’utilizzo dei mezzi di pagamento diversi dal contante.

Dal 29 novembre 2021, pertanto, saranno chiamate a rispondere tutte quelle imprese ritenute responsabili dei reati inerenti la falsificazione di mezzi di pagamento diversi dai contanti commessi a proprio interesse o vantaggio, sprovviste di un adeguato Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01, poi correttamente applicato.