Privacy: la nomina dell’incaricato per la verifica del Green Pass

Compliance

È cosa nota che con il DL  105/2021 a partire dal 6 agosto 2021 sarà consentito l’accesso a bar, ristoranti, musei, cinema, etc. solo previa verifica del c.d. Green Pass.

Le attività di verifica saranno effettuate dal Titolare del trattamento ex art. 4 del Regolamento Ue sulla privacy n. 2016/679 (GDPR) o da un soggetto da lui formalmente incaricato come stabilito dall’art. 13, comma 3 del DPCM 17/06/2021.

Pertanto il Titolare dovrà delegare formalmente il soggetto incaricato dei controlli dei Green Pass fornendo anche le necessarie istruzioni.

In mancanza della formale nomina del delegato e delle corrette indicazioni, stando ad un’interpretazione sistematica dell’art. 13 del DPCM del 17 giugno 2021 in combinato disposto con l’articolo 29 del GDPR, il datore di lavoro/Titolare del trattamento potrebbe rischiare una sanzione pecuniaria (astrattamente) fino a 10 milioni di euro.

Nella speranza di fornire un aiuto in questo difficile periodo si è predisposto un format gratuito di conferimento dell’incarico al delegato al controllo dei Green Pass, corredato delle necessarie istruzioni, scaricabile dal seguente link: Nomina delegato incaricato Green Pass