Innocente il datore di lavoro per violazione del D.lgs. n. 81/08, art. 92

Penale

Sicurezza – Datore di lavoro e coordinatore per l’esecuzione non sono sempre responsabili

La quarta sezione della Suprema Corte ha analizzato e circoscritto le responsabilità in materia di sicurezza di un datore e di un coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai sensi e per gli effetti dellarticolo 92 D.lgs. 81/08.

Nel caso oggetto della sentenza i due soggetti erano stati condannati in primo grado e assolti in secondo per le lesioni gravissime (fratture e indebolimento permanente del sistema nervoso centrale e dell’organo della deambulazione) riportate da un operaio.

Nella sua parte motiva, peraltro molto coincisa e sintetica, si è rilevato che il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ex D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 92, è titolare

 di una posizione di garanzia da accostarsi a quella degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica. Difatti, questo, oltre ad assicurare il collegamento fra impresa appaltatrice e committente al fine di realizzare la migliore organizzazione del lavoro, svolge compiti di alta vigilanza circa la generale configurazione delle lavorazioni che comportino rischio interferenziale. Esclusa, per quanto sopra, la necessità di una presenza quotidiana del datore di lavoro in cantiere e considerato che il coordinatore aveva correttamente predisposto il piano di sicurezza e coordinamento, la Corte territoriale ha escluso che potesse essere a lui addebitato di non averlo modificato, aggiornandolo ed integrandolo in relazione allo sviluppo dei lavori, posto che di tale sviluppo egli non era a conoscenza.

Quanto al datore di lavoro, titolare di una posizione di garanzia e responsabile del rispetto della normativa antinfortunistica, il soggetto che, pur avendo formalmente appaltato a terzi le opere che hanno dato origine all’infortunio, sia intervenuto costantemente nella loro esecuzione, curando l’organizzazione del lavoro ed impartendo istruzioni e direttive, esercitando cioè una continua ingerenza nella prosecuzione dei lavori medesimi.

Nel caso di specie, la Corte di Torino ha escluso ogni profilo di colpa in capo al coordinatore, titolare di una posizione apicale nella ditta del datore di lavoro, sia per la complessità della struttura aziendale, con diversi cantieri aperti ed una predisposta organizzazione di preposti, sia tenendo conto che l’incidente non era derivato da scelte gestionali di fondo o da difetti strutturali conosciuti o conoscibili dal datore di lavoro, ma da una decisione estemporanea assunta nello svolgimento dei lavori del cantiere e dunque di carattere meramente occasionale. In conclusione la gestione del rischio era riconducibile alla sfera di responsabilità del preposto.

Per tali motivi è stata decretata la mancanza di responsabilità del datore di lavoro e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori.

Di seguito il link alla sentenza:48963:2017