Legge n.161/2017 – Introdotti nuovi delitti nell’ambito dell’immigrazione clandestina tra i reati presupposto ex D.lgs. 231/01

Compliance

Il 19 novembre 2017 è entrata in vigore la Legge 161 del 17 ottobre 2017.

Tale novella investe l’art. 25 duodecies del D.lgs. 231/2001 stabilendo con il proprio art. 30, comma 4, l’introduzione di nuovi delitti previsti all’art. 12 del D.lgs. 286/1998 riguardanti il procurato ingresso illecito ed il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Di seguito il testo del nuovo art. 25 duodecies del D.lgs. 231/2001 aggiornato alla luce della Legge 161/2017:

Art. 25 duodecies  (Impiego  di  cittadini  di  paesi terzi il cui soggiorno è irregolare)

1. In relazione  alla commissione del delitto di cui all’articolo 22,  comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  si  applica all’ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.
bis.  In  relazione  alla  commissione  dei   delitti   di   cui all’articolo 12, commi 3, 3 bis e 3 ter, del testo unico  di  cui  al decreto  legislativo  25  luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all’ente  la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
1 ter.  In relazione alla commissione dei delitti di cui all’articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al  decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e  successive  modificazioni,  si applica all’ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.
1 quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1 bis e 1 ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a  un anno.